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Apro il topic per discutere di un avvenimento riguardante gli scoiattoli, accaduto pochi mesi fa. Magari già sapete la notizia, ma molto visitatori no. Partiamo dal presupposto che autoctoni e alloctoni sono due parole con significato differente. AUTOCTONI: Originario del luogo stesso in cui vive e in cui si sviluppa. ALLOCTONI: Trasportato lontano dal luogo in cui è nato.
Specie autoctona:
Sciurus vulgaris fuscoater
Sciurus vulgaris italicus
Sciurus vulgaris meridionalis
Specie alloctona:
Sciurus carolinensis o scoiattolo grigio
Callosciurus finlaysonii:
Tamias Sibiricus o semplicemente tamia
Ecco cosa dice l'articolo in base alle specie autoctone:
Lo scoiattolo foresto è fuorilegge
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto n. 28 del 2 dicembre 2012 con le le disposizioni per il controllo delle detenzione e del commercio degli scoiattoli alloctoni. In altre parole si tratta in gran parte degli scoiattoli grigi, americani e sembra più forti dei nostri rossi europei. Il provvedimento arriva in ritardo rispetto ai rischi di natura ambientale che gli scoiattoli non originari dei nostri ecosistemi naturali potrebbero arrecare. E basta andare in un qualsiasi parco (anche cittadino) per rendersene conto. Con questo decreto in Italia non sarà più possibile commerciare, allevare e detenere scoiattoli foresti. In deroga al divieto potranno essere venduti solo gli scoiattoli introdotti nel territorio italiano in data antecedente o nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto. In entrambi i casi la la vendita dovrà avvenire non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore dello stesso decreto. Chi ha in casa uno scoiattolo alloctono delle specie Sciurus carolinensis, Callosciurus erythraeus e Sciurus niger, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, dovrà farne denuncia presso gli Uffici Cites del Corpo Forestale . Le sanzioni sono quelle già considerate dalla legge 150/92, ovvero sui reati previsti in violazione alla Convenzione di Washington sul commercio di specie rare e minacciate di estinzione. Per l’abbandono, dei poveri scoiattoli non più graditi, si applica il primo comma dell’art. 727 del Codice Penale (abbandono di animali) e 733-bis C.P. ( danneggiamento di habitat). Per chi ha acquistato uno scoiattolo foresto nei tempi previsti in deroga al divieto, bisogna stare attenti a quando è nato. Le nascite, infatti, vanno denunciate entro dieci giorni.
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Eh Kiara sorry, io avevo guardato in 'Scoiattoli' se c'era la discussione, mi ero dimenticato proprio di 'News, fiere e petizioni', per questo l'ho aperto. Comunque non penso che una in più o in meno faccia male no? Eheheh neanche io avevo mai sentito quella parola, ma non suona male, almeno a me.
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Tranquillo Davide! Meglio una in più che una in meno!
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3 replies since 17/3/2013, 14:32 234 views
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